Ordinanza
|
Art. 36 Misure di prevenzione
1 Per l’importazione di merci da Stati terzi l’ufficio federale competente può stabilire misure di prevenzione se:
2 Le misure di prevenzione di cui al capoverso 1 possono prevedere in particolare:
3 Per stabilire se una merce comporta verosimilmente un nuovo rischio fitosanitario l’ufficio federale competente tiene conto dei criteri di cui all’allegato 4. |