Ordinanza
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Art. 37 Autorizzazione eccezionale
1 Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare l’importazione di merci secondo gli articoli 30 e 31 e di merci che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 33, per i seguenti scopi:23
2 L’autorizzazione disciplina in particolare:
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). |