Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 39Merci per la cui importazione è necessario un passaporto fitosanitario 27
1 I vegetali destinati alla piantagione provenienti dall’UE, eccetto le sementi, possono essere importati soltanto con un passaporto fitosanitario.
2 Il DEFR e il DATEC stabiliscono quali sementi e ulteriori merci possono essere importate soltanto con un passaporto fitosanitario.
3 Non è necessario un passaporto fitosanitario per l’importazione di merci dall’UE:
a.
importate nel bagaglio personale dei viaggiatori;
b.
non utilizzate per scopi professionali o commerciali.
4 Il DEFR e il DATEC possono esentare dall’obbligo del passaporto fitosanitario l’importazione di merci che per esperienza presentano un rischio fitosanitario basso se tali merci:
a.
vengono spedite da privati dall’UE per posta o con un servizio di corriere; e
b.
in Svizzera non sono utilizzate per scopi professionali o commerciali.28
27 Introdotta dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).
28 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).