Ordinanza
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Art. 41 Divieto di spostare merci da un’area delimitata di una zona protetta
1 Le merci secondo l’articolo 40 capoverso 1 originarie di un’area delimitata ai sensi dell’articolo 25 che si trova all’interno di una zona protetta non possono essere spostate al di fuori dell’area delimitata.31 2 È escluso dal divieto di cui al capoverso 1 lo spostamento di una merce dalla zona protetta se la merce è scortata da un passaporto fitosanitario ai sensi dell’articolo 75 capoverso 2 lettera a e se è imballata e trasportata in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione dell’organismo in questione durante il trasporto attraverso la zona protetta. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). |