Ordinanza
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Art. 46 Deroga all’obbligo di notifica e di controllo
1 Non sono necessari un controllo e un via libera da parte del SFF per le merci che nel punto di entrata nel territorio dell’UE sono state controllate e liberate dall’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali o sotto la sua vigilanza e che sono scortate da una prova dell’avvenuto controllo. 2 Per prova dell’avvenuto controllo s’intende:
37 Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16. |