Ordinanza
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Art. 47 Notifica delle merci provenienti da Stati terzi importate per via aerea
1 Le merci provenienti da Stati terzi importate in Svizzera per via aerea sono notificate al SFF ai punti di entrata dell’aeroporto di Zurigo o dell’aeroporto di Ginevra. L’UFAG stabilisce gli orari nei quali le merci vengono controllate. 2 D’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini38, il SFF può eseguire i controlli in un altro luogo idoneo. 38 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
