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Ordinanza
sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)

Art. 57 Esportazione di merci in Stati terzi

1 Su ri­chie­sta, il SFF ri­la­scia un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di espor­ta­zio­ne per le mer­ci espor­ta­te in uno Sta­to ter­zo, il qua­le, per l’im­por­ta­zio­ne esi­ge un cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio.

2 Il ri­chie­den­te:

a.
in­for­ma il SFF in me­ri­to al­le esi­gen­ze fi­to­sa­ni­ta­rie nel Pae­se di de­sti­na­zio­ne; e
b.
per la mer­ce che non è di sua pro­du­zio­ne, for­ni­sce al SFF pro­ve che con­sen­ta­no di sta­bi­lir­ne la pro­ve­nien­za.

3 Il SFF ri­la­scia il cer­ti­fi­ca­to fi­to­sa­ni­ta­rio di espor­ta­zio­ne se la mer­ce adem­pie le esi­gen­ze fi­to­sa­ni­ta­rie nel Pae­se di de­sti­na­zio­ne.

4 Può ese­gui­re ispe­zio­ni nel luo­go di pro­du­zio­ne e ne­gli im­me­dia­ti din­tor­ni o pre­le­va­re cam­pio­ni e ana­liz­za­re la mer­ce in que­stio­ne.