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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 57Esportazione di merci in Stati terzi
1 Su richiesta, il SFF rilascia un certificato fitosanitario di esportazione per le merci esportate in uno Stato terzo, il quale, per l’importazione esige un certificato fitosanitario.
2 Il richiedente:
a.
informa il SFF in merito alle esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione; e
b.
per la merce che non è di sua produzione, fornisce al SFF prove che consentano di stabilirne la provenienza.
3 Il SFF rilascia il certificato fitosanitario di esportazione se la merce adempie le esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione.
4 Può eseguire ispezioni nel luogo di produzione e negli immediati dintorni o prelevare campioni e analizzare la merce in questione.