Ordinanza
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Art. 58 Riesportazione di merci in Stati terzi
1 Su richiesta, il SFF rilascia un certificato fitosanitario di riesportazione per le merci provenienti da uno Stato terzo, che in Svizzera sono state immagazzinate, suddivise in partite o dotate di un nuovo imballaggio e che sono destinate a essere nuovamente esportate in uno Stato terzo, il quale, per l’importazione esige un certificato fitosanitario. 2 Il richiedente:
3 Il SFF rilascia il certificato fitosanitario di riesportazione se la merce adempie le esigenze fitosanitarie nel Paese di destinazione. |