Ordinanza
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Art. 59 Esportazione di merci attraverso uno Stato membro dell’UE in uno Stato terzo
1 Su richiesta, il SFF rilascia un certificato fitosanitario di pre-esportazione per le merci coltivate, prodotte, immagazzinate o trasformate in Svizzera che sono destinate a essere esportate attraverso uno Stato membro dell’UE in uno Stato terzo, il quale per l’importazione esige un certificato fitosanitario. 2 In tal modo il SFF può in particolare certificare:
3 Il SFF può ispezionare il luogo di produzione e gli immediati dintorni o prelevare campioni e analizzare la merce. 4 Il certificato di pre-esportazione deve scortare la merce durante il trasporto, a meno che venga trasmesso allo Stato membro dell’UE interessato per via elettronica. 5 Il DEFR e il DATEC possono stabilire la procedura per il rilascio del certificato di pre-esportazione. |