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Ordinanza
sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi
(Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)

del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)

Art. 59a Merci per la cui messa in commercio si applicano condizioni specifiche delle merci 40

Il DE­FR e il DA­TEC sta­bi­li­sco­no le mer­ci che pos­so­no es­se­re mes­se in com­mer­cio sol­tan­to se adem­pio­no con­di­zio­ni spe­ci­fi­che del­le mer­ci e le con­di­zio­ni adem­pie­re.

40 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vi­go­re dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).