Ordinanza
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Art. 64
1 Devono notificarsi presso il SFF le aziende che importano, mettono in commercio o esportano merci per le quali è necessario un certificato fitosanitario o un passaporto fitosanitario.44 2 Devono notificarsi anche le imprese di trasporto che operano a livello internazionale, i servizi postali e le imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza. 3 Sono esentate dall’obbligo di notifica le aziende:
4 Se la produzione di vegetali o un’altra attività con materiale vegetale comporta un rischio fitosanitario, l’ufficio federale competente può prevedere l’obbligo di notifica per:
5 Il SFF tiene un elenco delle aziende notificate. 6 Un’azienda con obbligo di notifica deve comunicare al SFF tutte le modifiche rispetto alle informazioni fornite all’atto della notifica entro 30 giorni dalla modifica. 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). |