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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 67Rubrica «Dichiarazione supplementare»
1 Nella rubrica «Dichiarazione supplementare», deve essere indicato quale condizione è adempiuta nel caso in cui l’articolo 22, 23, 29 capoverso 5, 33 capoverso 2, 36 capoverso 1 o 40 capoverso 1 preveda più opzioni. Questa indicazione deve contenere il testo integrale della pertinente condizione.
2 Per le merci importate da uno Stato terzo, le cui misure sono state riconosciute equivalenti dall’ufficio federale competente (art. 34), nella rubrica «Dichiarazione supplementare» deve essere confermato che le merci sono state assoggettate a tali misure.