Ordinanza
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Art. 68 Lingua
1 Il certificato fitosanitario deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese. 2 Se il certificato fitosanitario non è presentato in una delle lingue di cui al capoverso 1, il SFF può esigere una traduzione in una di queste lingue, certificata conforme dall’autorità fitosanitaria competente. |