Ordinanza
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Art. 7 Autorizzazioni per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi
1 Su richiesta, l’ufficio federale competente può autorizzare l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi, se è possibile escluderne la diffusione, per i seguenti scopi:
2 L’autorizzazione disciplina in particolare:
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