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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 7Autorizzazioni per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi
1 Su richiesta, l’ufficio federale competente può autorizzare l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi, se è possibile escluderne la diffusione, per i seguenti scopi:
a.
ricerca;
b.
diagnosi;
c.
scelta varietale e programmi di selezione;
d.
formazione.
2 L’autorizzazione disciplina in particolare:
a.
il quantitativo di organismi che è permesso utilizzare;
b.
la durata dell’autorizzazione;
c.
il luogo e le condizioni in cui gli organismi vanno tenuti;
d.
le competenze scientifiche e tecniche di cui deve disporre il personale addetto;
e.
l’obbligo di allegare l’autorizzazione all’invio in caso di importazione e spostamento;
f.
le condizioni per ridurre al minimo il rischio di insediamento e diffusione dell’organismo.