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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 70Riconoscimento di certificati fitosanitari
1 Se la merce è importata da uno Stato terzo che è parte contraente della Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione dei vegetali, il SFF riconosce soltanto i certificati fitosanitari rilasciati:
a.
dall’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali dello Stato terzo; o
b.
sotto la vigilanza dello Stato terzo, da una persona qualificata e incaricata dall’organizzazione nazionale della protezione dei vegetali.
2 Se la merce è importata da uno Stato terzo che non è parte contraente della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, il SFF riconosce soltanto i certificati fitosanitari rilasciati da autorità competenti a tal fine in virtù delle disposizioni nazionali dello Stato terzo in questione e notificate al SFF.