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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 74
1 I certificati fitosanitari elettronici e i certificati di pre-esportazione elettronici sono riconosciuti soltanto se sono forniti tramite il sistema di gestione delle informazioni designato dal SFF o nell’ambito di uno scambio elettronico con tale sistema.
2 Il SFF fornisce certificati fitosanitari di esportazione elettronici e certificati di pre-esportazione elettronici unicamente mediante il sistema di gestione delle informazioni da esso designato.
3 Il DEFR e il DATEC possono stabilire condizioni tecniche per i certificati fitosanitari elettronici e i certificati di pre-esportazione elettronici nonché per il sistema di gestione delle informazioni.