Ordinanza
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Art. 75
1 Il passaporto fitosanitario deve avere la forma di un’etichetta. 2 Deve contenere:
3 Per i vegetali destinati alla piantagione messi in commercio come materiale certificato in virtù dell’articolo 10 dell’ordinanza del 7 dicembre 199846 sul materiale di moltiplicazione, il passaporto fitosanitario deve contenere:
4 Il passaporto fitosanitario deve essere redatto in modo che:
5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono i requisiti formali del passaporto fitosanitario. 6 Il codice di tracciabilità di cui all’allegato 7 numero 1.1.5 non è richiesto per i vegetali destinati alla piantagione se:
7 Il DEFR e il DATEC stabiliscono per quali tipi e specie di vegetali non si applica l’eccezione di cui al capoverso 6. 46 RS 916.151 47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). |