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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 75a
1 Il DEFR e il DATEC possono prevedere per determinate merci, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, l’obbligo di confermare l’adozione di determinate misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena in particolare nell’importazione, nella messa in commercio e nell’abbandono di un’area delimitata secondo l’articolo 15.
2 Stabiliscono quali misure devono essere attuate per quali merci.
3 Inoltre stabiliscono le prescrizioni formali per gli attestati.
4 Possono altresì disciplinare l’omologazione di aziende per il rilascio di attestati.