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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 76Aziende con obbligo di omologazione
Le aziende che mettono in commercio merci, che in virtù dell’articolo 60 possono essere messe in commercio soltanto con un passaporto fitosanitario, e che per tali merci rilasciano passaporti fitosanitari necessitano di un’omologazione da parte del SFF.