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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 77Procedura di omologazione
1 L’omologazione va richiesta al SFF mediante l’apposito modulo di domanda.
2 Il SFF attribuisce all’azienda un numero di omologazione.
3Il SFF concede un’omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari per le famiglie, i generi o le specie vegetali e per le categorie di oggetti menzionati nella domanda se l’azienda dimostra che:50
a.
è in grado di effettuare le analisi di cui all’articolo 84 concernenti gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che potrebbero infestare le sue merci;
b.
dispone delle conoscenze necessarie per identificare i segni della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi e i relativi sintomi;
c.
conosce le misure da prendere per impedire la comparsa e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; e
d.
dispone di sistemi e procedure che le consentono di assicurare la tracciabilità delle merci.
4Il SFF mette a disposizione delle aziende con obbligo di omologazione materiale informativo che consente loro di acquisire le conoscenze di cui al capoverso 3 lettere b e c necessarie per l’omologazione.51
5Il DEFR e il DATEC stabiliscono come si devono dimostrare le conoscenze di cui al capoverso 3 lettere b e c. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.52
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).
51 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).
52 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).