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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 79Riconoscimento di piani di gestione dei rischi
1 Le aziende omologate possono elaborare piani di gestione dei rischi per la loro azienda.
2 Il SFF riconosce un piano di gestione dei rischi se quest’ultimo prevede misure atte ad adempiere gli obblighi di cui agli articoli 80 e 84 e contiene:
a.
indicazioni concernenti l’obbligo di tenere un registro secondo l’articolo 81;
b.
una descrizione dei processi di produzione e della messa in commercio delle merci;
c.
i risultati dell’analisi dei punti critici secondo l’articolo 80 capoverso 1 e dell’analisi delle misure che sono già state prese e che saranno prese per ridurre il rischio fitosanitario connesso a tali punti;
d.
una descrizione delle misure che vengono prese in caso di sospettata infestazione o di constatazione della presenza di organismi da quarantena o, se del caso, di determinati organismi nocivi per i quali sono state delimitate zone protette;
e.
registrazioni dei casi di sospettata infestazione e di presenze secondo la lettera d e delle misure prese;
f.
un elenco dei compiti e delle competenze del personale in relazione all’obbligo di notifica (art. 8), alle analisi prima del rilascio di passaporti fitosanitari e al rilascio e all’apposizione dei passaporti fitosanitari (art. 85–87);
g.
indicazioni sulla formazione del personale in relazione alle lettere a–f.