Ordinanza
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Art. 80 Obblighi generali
1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari rilevano quali punti critici all’interno dei loro processi aziendali rappresentano un rischio fitosanitario. Devono sorvegliare tali punti. 2 Devono tenere un registro sul rilevamento e sulla sorveglianza dei punti di cui al capoverso 1 e conservarlo per almeno tre anni. 2bisDispongono di un piano d’emergenza. Questo stabilisce le misure immediate da attuare in caso di sospetto o di constatazione della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi, onde evitarne l’insediamento o la diffusione. Il piano va elaborato conformemente alle indicazioni del SFF.53 3 Hanno inoltre i seguenti obblighi:
4 Le aziende che producono e mettono in commercio merci secondo l’articolo 60 e per tali merci rilasciano un passaporto fitosanitario, notificano annualmente al SFF le particelle e le unità di produzione nonché le merci ivi prodotte. 5Il DEFR e il DATEC stabiliscono con che frequenza e in quale forma deve essere fornita la prova di cui al capoverso 3 lettera e. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.55 53 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). 54 Introdotta dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). 55 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). |