1 Le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari rilevano quali punti critici all’interno dei loro processi aziendali rappresentano un rischio fitosanitario. Devono sorvegliare tali punti.
2 Devono tenere un registro sul rilevamento e sulla sorveglianza dei punti di cui al capoverso 1 e conservarlo per almeno tre anni.
2bisDispongono di un piano d’emergenza. Questo stabilisce le misure immediate da attuare in caso di sospetto o di constatazione della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi, onde evitarne l’insediamento o la diffusione. Il piano va elaborato conformemente alle indicazioni del SFF.53
3 Hanno inoltre i seguenti obblighi:
- a.
- garantire che il personale disponga di conoscenze fitosanitarie, in particolare per l’esecuzione delle analisi di cui all’articolo 84;
- b.
- notificare al SFF entro 30 giorni ogni modifica delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione, in particolare se intendono importare, produrre o mettere in commercio nuove categorie di merci;
- c.
- controllare regolarmente lo stato di salute delle loro merci;
- d.
- verificare che le merci da loro acquistate siano scortate da un passaporto fitosanitario conforme alle prescrizioni;
- e.54
- dimostrare regolarmente al SFF di disporre delle conoscenze fitosanitarie di cui all’articolo 77 capoverso 3 lettere b e c.
4 Le aziende che producono e mettono in commercio merci secondo l’articolo 60 e per tali merci rilasciano un passaporto fitosanitario, notificano annualmente al SFF le particelle e le unità di produzione nonché le merci ivi prodotte.
5Il DEFR e il DATEC stabiliscono con che frequenza e in quale forma deve essere fornita la prova di cui al capoverso 3 lettera e. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.55
53 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).
54 Introdotta dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).
55 Introdotto dal n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).