Ordinanza
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Art. 81 Obblighi di tenere un registro
1 Le aziende omologate devono tenere un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite di ogni lotto. 2 Nell’ottica della tracciabilità delle merci devono registrare le seguenti informazioni concernenti i lotti ricevuti o messi in commercio:56
3 Le registrazioni devono essere conservate per almeno tre anni e, su richiesta, messe a disposizione del SFF. 4 Il DEFR e il DATEC possono emanare ulteriori prescrizioni sulla tenuta del registro e stabilire eccezioni alla durata di conservazione delle registrazioni. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). |