Ordinanza
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Art. 86 Apposizione del passaporto fitosanitario con etichetta ufficiale per la certificazione
Nel caso dei vegetali destinati alla piantagione messi in commercio come materiale certificato conformemente all’articolo 10 dell’ordinanza del 7 dicembre 199861 sul materiale di moltiplicazione, le aziende omologate allegano il passaporto fitosanitario, ben riconoscibile, all’etichetta ufficiale per la certificazione conformemente all’articolo 17 dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione. 61 RS 916.151 |