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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 88Rimozione del passaporto fitosanitario
1 Il destinatario di una merce deve rimuovere il passaporto fitosanitario se constata che la merce ricevuta non adempie una delle condizioni del passaporto fitosanitario.
2 Deve notificare la non conformità al SFF e all’azienda che ha rilasciato il passaporto fitosanitario.
3 Se il destinatario è un’azienda omologata, deve conservare per almeno tre anni il passaporto fitosanitario rimosso o gli elementi di cui all’allegato 7 sul passaporto fitosanitario nonché la motivazione della rimozione.