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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 91Controllo dell’omologazione
1 Il SFF controlla annualmente se l’azienda adempie ancora le condizioni di omologazione per il trattamento o la marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno.
2 Può ridurre la frequenza dei controlli se ritiene che il rischio fitosanitario presentato dall’azienda sia basso.
3 Può aumentare la frequenza dei controlli se ritiene che il rischio fitosanitario presentato dall’azienda sia elevato.
4 I controlli sono effettuati mediante ispezioni, campionatura e test.
5 Il SFF revoca l’omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se l’azienda:
a.
non adempie più le condizioni relative all’omologazione per il trattamento o la marcatura di legno;
b.
non adempie più i suoi obblighi (art. 95); oppure