Ordinanza
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Art. 92 Principio
1 Le aziende omologate per il trattamento o la marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno possono trattare o marcare soltanto:
2 Il marchio può essere apposto soltanto se il legno, il materiale da imballaggio o gli altri oggetti in legno sono stati sottoposti almeno a uno dei trattamenti di cui all’allegato 1 ISPM15. 3 Il marchio è apposto conformemente all’allegato 2 ISPM15. |