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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 92Principio
1 Le aziende omologate per il trattamento o la marcatura di legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno possono trattare o marcare soltanto:
a.
materiale da imballaggio in legno prodotto in Svizzera ed esportato in uno Stato terzo, salvo che si applichi un’eccezione secondo l’ISPM15;
b.
legno, materiale da imballaggio e altri oggetti in legno messi in commercio in Svizzera o nell’UE, se l’articolo 22, 23, 36 o 40 prescrive il trattamento o la marcatura.
2 Il marchio può essere apposto soltanto se il legno, il materiale da imballaggio o gli altri oggetti in legno sono stati sottoposti almeno a uno dei trattamenti di cui all’allegato 1 ISPM15.
3 Il marchio è apposto conformemente all’allegato 2 ISPM15.