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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 95Obblighi delle aziende omologate
1 Le aziende omologate hanno i seguenti obblighi:
a.
designare una persona responsabile dell’osservanza delle esigenze dell’ISPM15;
b.
tenere un registro degli acquisti, della produzione e delle vendite di materiale da imballaggio in legno;
c.
conservare per almeno due anni i rispettivi bollettini di consegna e le fatture;
d.
notificare al SFF, entro 30 giorni, tutte le modifiche delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione.
2 Le aziende omologate per il trattamento devono inoltre:
a.
conservare per almeno due anni i verbali di trattamento;
b.
mettere a disposizione del SFF, per i controlli, la documentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l’allegato 1 ISPM15.