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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 96Indennità per danni causati da misure della Confederazione
1La Confederazione versa, su richiesta, un’indennità di equità per danni causati all’agricoltura o all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure prese dal SFF in virtù degli articoli 10, 13, 16, 22, 23, 25 e 29 capoverso 5. Il DEFR stabilisce i criteri per il calcolo dell’indennità.62
2 Non vengono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza; sono fatte salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 195863 sulla responsabilità.
3Le domande d’indennità, debitamente motivate, sono presentate all’UFAG immediatamente dopo la constatazione del danno, ma al più tardi un anno dopo l’esecuzione della misura che lo ha causato.
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).