Ordinanza
|
Art. 97 Indennità ai Cantoni
1 La Confederazione, su richiesta, rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute occasionate loro dalle misure di cui agli articoli 10, 11, 13–19, 22 lettera c, 23, 25 e 29b.64 2 Rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se:
3 Può ridurre i contributi se le misure di lotta e di sorveglianza relative a organismi nocivi particolarmente pericolosi prese dai Cantoni non sono adeguate o se le misure di lotta e di sorveglianza e ordinate dal SFF non sono state attuate o lo sono state solo in parte. 4 Il DEFR stabilisce la procedura per la presentazione della domanda e quali spese sono riconosciute dalla Confederazione. 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687). |