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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 97Indennità ai Cantoni
1 La Confederazione, su richiesta, rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute occasionate loro dalle misure di cui agli articoli 10, 11, 13–19, 22 lettera c, 23, 25 e 29b.64
2 Rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se:
a.
in un Cantone, un organismo da quarantena, un organismo da quarantena potenziale o un organismo nocivo per il quale è stata delimitata una zona protetta compare per la prima volta;
b.
il pericolo di diffusione è particolarmente elevato; e
c.
la probabilità di eradicazione è ancora alta nelle situazioni in questione.
3 Può ridurre i contributi se le misure di lotta e di sorveglianza relative a organismi nocivi particolarmente pericolosi prese dai Cantoni non sono adeguate o se le misure di lotta e di sorveglianza e ordinate dal SFF non sono state attuate o lo sono state solo in parte.
4 Il DEFR stabilisce la procedura per la presentazione della domanda e quali spese sono riconosciute dalla Confederazione.
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).