Ordinanza
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Art. 7a Autorizzazioni per l’utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi 16
1 Se, in virtù dell’articolo 23 lettera a, ha stabilito un divieto di utilizzo di organismi da quarantena potenziali, l’ufficio federale competente può autorizzare su richiesta, se è possibile escluderne la diffusione, , l’utilizzo di organismi da quarantena potenziali al di fuori di sistemi chiusi per gli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1. 2 L’autorizzazione disciplina in particolare:
16 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 756). |