Ordinanza
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Art. 10 Misure di prevenzione a carico del servizio cantonale competente
1 Se al servizio cantonale competente è notificata la sospettata presenza o la presenza di un organismo da quarantena, esso prende senza indugio le misure necessarie per verificare se l’organismo da quarantena è effettivamente presente. 2 La verifica avviene sulla base di una diagnosi di un laboratorio designato dal SFF. 3 Finché la diagnosi non è disponibile, il servizio cantonale competente prende misure adeguate secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettere a–d ed i.18 4 Se il sospetto riguarda un’azienda omologata, le misure di cui ai capoversi 1 e 3 sono di competenza del SFF. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 701). |
