Ordinanza
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Art. 110 Disposizioni transitorie
1 Le omologazioni di aziende rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide al massimo fino al 31 dicembre 2022. 2 Le aziende che in virtù del nuovo diritto devono notificarsi al SFF o necessitano di un’omologazione devono presentare i documenti per la notifica o la domanda di omologazione all’autorità competente entro il 31 marzo 2020. 3 Le merci messe in commercio con un passaporto fitosanitario prima del 1° gennaio 2020 possono continuare a essere commercializzate scortate da tale passaporto fino al 31 dicembre 2022. 4 Per Ambrosia artemisiifolia L. le disposizioni concernenti le piante infestanti particolarmente pericolose secondo il diritto anteriore si applicano fino al 31 dicembre 2027.76 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 701). |
