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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
Art. 14Definizione di un piano d’azione per organismi da quarantena prioritari
Se è constatata la presenza di un organismo da quarantena da trattare in via prioritaria, il servizio cantonale competente definisce un calendario per l’attuazione delle misure di eradicazione o di contenimento stabilite.