Ordinanza
|
Art. 17 Oggetti protetti
1 In una zona infestata, il servizio cantonale competente può delimitare come oggetti protetti popolamenti pregiati di piante ospiti dell’organismo da quarantena in questione, compresi i loro dintorni entro un determinato raggio. 2 Stabilisce il piano per gli oggetti protetti congiuntamente all’ufficio federale competente. 3 In relazione agli oggetti protetti sono attuate le seguenti misure:
|