Ordinanza
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Art. 26 Adeguamento e revoca di zone protette
1 Se è riscontrata una variazione per quanto concerne la diffusione dell’organismo in questione, il DEFR e il DATEC, dopo aver sentito il Cantone interessato, adeguano la zona protetta. 2 Dopo aver sentito il Cantone interessato, revocano una zona protetta se:
3 Su richiesta, l’ufficio federale competente può prorogare la scadenza di cui al capoverso 2 lettera b numero 2 se le caratteristiche biologiche dell’organismo nocivo in questione lo richiedono. |