Ordinanza
|
Art. 42a Informazione dei viaggiatori e dei clienti dei servizi postali e del commercio via Internet 38
1 Il SFF mette a disposizione di aeroporti internazionali, imprese di trasporto che operano a livello internazionale, servizi postali e imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza, materiale che contiene informazioni sulle merci che non possono o che possono soltanto a determinate condizioni essere spostate in una zona protetta o messe in commercio in una zona protetta. 2 In aggiunta si applica l’articolo 38 capoversi 2 e 3. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). |