Ordinanza
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Art. 43 Principio
1 Le merci che devono essere scortate da un certificato fitosanitario sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF prima dell’importazione. 2 A tal fine le persone soggette all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 200539 sulle dogane prima di dichiarare le merci per l’imposizione doganale le notificano al SFF. 3 Le merci possono essere dichiarate per l’imposizione doganale e importate soltanto dopo che il SFF ha dato il via libera all’importazione. 4 La Posta e gli altri servizi di corrieri sono esclusi dall’obbligo di notifica di cui al capoverso 2. Prima di dichiarare le merci per l’imposizione doganale essi le consegnano al SFF presso un servizio preposto al controllo della salute dei vegetali abilitato. |