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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
Art. 52Liberazione di merci da stazioni di quarantena e da strutture di confinamento
1 Il SFF libera le merci immagazzinate in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento se constata che sono indenni da:
a.
organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali; o
b.
eventuali organismi nocivi per i quali sono state delimitate zone protette.
2 Può autorizzare il trasporto di merci infestate da un organismo da quarantena o da un organismo da quarantena potenziale da una stazione di quarantena o da una struttura di confinamento a un’altra siffatta stazione o struttura.
3 Il DEFR e il DATEC possono stabilire ulteriori prescrizioni per la liberazione di merci da stazioni di quarantena e strutture di confinamento.