Ordinanza
|
Art. 55 Controllo nel transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione nell’UE
1 Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e successivamente sono trasportate non per via aerea fino al luogo di destinazione nell’UE, prima del transito, sono sottoposte a un controllo fitosanitario da parte del SFF, purché la Svizzera non abbia convenuto altrimenti con il Paese di destinazione. 2 A tal fine l’azienda di servizi che garantisce le relazioni tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione notifica le merci al SFF. Essa trasmette al SFF i documenti necessari per il controllo, in particolare manifesti di carico degli aeromobili, lettere di vettura aerea e documenti di accompagnamento fitosanitari in formato cartaceo o elettronico. 3 Le merci possono essere fatte transitare soltanto dopo che il SFF ha dato il via libera. 4 Il SFF può imporre oneri volti a escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi se nel transito di merci non è possibile escludere la propagazione di siffatti organismi. 5 Il SFF vieta il transito se non è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. |