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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
Art. 64
1 Devono notificarsi presso il SFF le aziende che importano, mettono in commercio o esportano merci per le quali è necessario un certificato fitosanitario o un passaporto fitosanitario.50
2 Devono notificarsi anche le imprese di trasporto che operano a livello internazionale, i servizi postali e le imprese che offrono le loro merci tramite mezzi di comunicazione a distanza.
3 Sono esentate dall’obbligo di notifica le aziende:
a.
che cedono esclusivamente merci, ad eccezione di quelle che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 33, in piccole quantità direttamente e non tramite mezzi di comunicazione a distanza a consumatori finali che non utilizzano le merci per scopi professionali o commerciali; oppure
4 Se la produzione di vegetali o un’altra attività con materiale vegetale comporta un rischio fitosanitario, l’ufficio federale competente può prevedere l’obbligo di notifica per:
a.
le aziende ai sensi del capoverso 3 lettera a;
b.
le aziende che trasportano merci;
c.
le aziende che trasportano oggetti di qualsiasi tipo utilizzando materiale da imballaggio in legno.
5 Il SFF tiene un elenco delle aziende notificate.
6 Un’azienda con obbligo di notifica deve comunicare al SFF tutte le modifiche rispetto alle informazioni fornite all’atto della notifica entro 30 giorni dalla modifica.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063).
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 687).