Ordinanza
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Art. 74
1 I certificati fitosanitari elettronici e i certificati di pre-esportazione elettronici sono riconosciuti soltanto se sono forniti tramite il sistema di gestione delle informazioni designato dal SFF o nell’ambito di uno scambio elettronico con tale sistema. 2 Il SFF fornisce certificati fitosanitari di esportazione elettronici e certificati di pre-esportazione elettronici unicamente mediante il sistema di gestione delle informazioni da esso designato. 3 Il DEFR e il DATEC possono stabilire condizioni tecniche per i certificati fitosanitari elettronici e i certificati di pre-esportazione elettronici nonché per il sistema di gestione delle informazioni. |