Ordinanza
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Art. 75
1 Il passaporto fitosanitario deve avere la forma di un’etichetta. 2 Deve contenere:
3 Per i vegetali destinati alla piantagione messi in commercio come materiale certificato in virtù dell’articolo 10 dell’ordinanza del 7 dicembre 199852 sul materiale di moltiplicazione, il passaporto fitosanitario deve contenere:
3bis L’ufficio federale competente può stabilire che il passaporto fitosanitario deve contenere altri elementi per le merci che non devono lasciare un focolaio d’infestazione o una zona cuscinetto secondo l’articolo 15 oppure una zona infestata o una zona cuscinetto secondo l’articolo 16.53 4 Il passaporto fitosanitario deve essere redatto in modo che:
5 Il DEFR e il DATEC stabiliscono i requisiti formali del passaporto fitosanitario. 6 Il codice di tracciabilità di cui all’allegato 7 numero 1.1.5 non è richiesto per i vegetali destinati alla piantagione se:
7 Il DEFR e il DATEC stabiliscono per quali tipi e specie di vegetali non si applica l’eccezione di cui al capoverso 6. 53 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 756). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° ago. 2020 (RU 2020 3063). |