Ordinanza
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Art. 88 Rimozione del passaporto fitosanitario
1 Il destinatario di una merce deve rimuovere il passaporto fitosanitario se constata che la merce ricevuta non adempie una delle condizioni del passaporto fitosanitario. 2 Deve notificare la non conformità al SFF e all’azienda che ha rilasciato il passaporto fitosanitario. 3 Se il destinatario è un’azienda omologata, deve conservare per almeno tre anni il passaporto fitosanitario rimosso o gli elementi di cui all’allegato 7 sul passaporto fitosanitario nonché la motivazione della rimozione. |