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Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSalV)
Art. 93Riparazione di materiale da imballaggio in legno
1 Le aziende omologate possono riparare soltanto materiale da imballaggio in legno provvisto di un marchio secondo l’articolo 92.
2 Per la riparazione può essere utilizzato soltanto materiale trattato secondo l’ISPM15.
3 Il materiale utilizzato per la riparazione deve essere marcato.
4 Il capoverso 1 non si applica se un’azienda rimuove in modo permanente, con qualsiasi mezzo, dal materiale da imballaggio in legno i marchi apposti precedentemente.
5 Il DEFR e il DATEC possono stabilire condizioni relative al materiale, al trattamento e alla marcatura in caso di riparazioni. Tengono conto delle norme internazionali e in particolare dell’ISPM15.