Ordinanza
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Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione e di insiemi ai sensi della direttiva 2014/68/UE5 (direttiva UE sulle attrezzature a pressione) nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti. 2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. 3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sulle attrezzature a pressione. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 24–26 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordinanza. 4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sulle attrezzature a pressione che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza. 5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, alle attrezzature a pressione e agli insiemi si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). 5 Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164. |